N.B.: le pratiche dell’accertamento documentale Delibera 40 dovranno essere consegnate presso gli uffici di AMGAS SpA in Via Manfredi Foggia.
ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA (Delibera 40/04 ARERA 40/2014/R/gas e s.m.i.)
Adozione del Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza e gas (Delibera n. 40/04 e succ. modificazioni)
Sicurezza degli impianti a gas
La delibera n. 40/04 ARERA 40/2014/R/gas e s.m.i. pone in carico al Distributore l'obbligo di effettuare accertamenti documentali su tutti gli impianti e stabilisce nuove regole per effettuare i controlli della sicurezza degli impianti di utenza a gas, alimentati da una rete di distribuzione al fine di verificare che l'impianto di utenza a gas sia stato eseguito nel rispetto della regola dell'arte (art. 6 del decreto 37/08).
Il regolamento istituito ha un impatto non indifferente sul ruolo e la responsabilità del cliente che deve essere al corrente di quali modelli e/o documenti devono essere rilasciati e/o compilati dall'installatore e del cliente stesso, in relazione agli interventi operati sull'impianto di utenza e sia alle correlate esigenze rispetto al servizio gas metano.
PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
La presente procedura si applica agli impianti di utenza alimentati a gas metano per mezzo di reti con esclusione di quelli destinati a servire cicli produttivi industriali e/o artigianali.
Lo scopo è quello di effettuare l'attivazione della fornitura di gas agli impianti ritenuti idonei alla salvaguardia della sicurezza fisica delle persone e delle cose, secondo le modalità stabilite da ARERA.
L'accertamento “documentale” avviene, esclusivamente, mediante l'esame della documentazione presentata dal cliente finale utilizzando gli appositi modelli in relazione alla tipologia d'impianto d'attivare.
Con “impianto d'utenza” ARERA intende: “il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di vista del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione”.
Per ogni richiesta di nuovo allaccio di un impianto di utenza nuovo, il cliente finale dovrà far pervenire ad AMGAS S.p.A. Foggia
• ALLEGATO H : da compilarsi a cura del cliente finale
• ALLEGATO I : da compilarsi a cura dell'installatore corredato da una copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell'installatore o in alternativa copia della misura camerale riportante le stesse informazioni.
Una volta effettuato con esito positivo l'accertamento documentale se al momento dell'attivazione si riscontra la mancata tenuta dell'impianto di utenza allora viene sospesa l'erogazione. Per la successiva riattivazione un installatore abilitato dovrà rimuovere le cause della mancata tenuta dell'impianto, compilare e sottoscrivere l' ALLEGATO A12 e, quindi, presentarlo presso AMGAS S.p.A. Foggia.
L'ingresso in vigore del Decreto n. 37/08 prevede l'obbligo di invio al distributore, da parte del committente, della dichiarazione di conformità entro 30 gg. successivi alla data di allacciamento della fornitura pena la sospensione della stessa da parte del distributore.
Nel caso di impianto realizzato in più fasi e da più di un installatore, o di impianto modificato/trasformato, ai fini dell’accertamento documentale occorre che l’installatore effettivamente incaricato della messa in servizio dell’impianto, dopo aver verificato le parti preesistenti e concluso le eventuali proprie realizzazioni, produca tutta la documentazione necessaria alla conduzione dell’accertamento (Allegato I/40 e relativi allegati tecnici obbligatori).
Se per le preesistenti parti di impianto sono disponibili le dichiarazioni di conformità parziali (limitate cioè alle parti ed alle operazioni effettivamente realizzate da ciascun installatore precedentemente intervenuto) provviste dei relativi allegati tecnici obbligatori, contenenti le descrizioni a contenuto tecnico che illustrano l’impianto nel suo complesso, l’installatore incaricato della messa in servizio dell’impianto deve integrare con tali documenti l’Allegato I/40 ed i restanti documenti tecnici da egli stesso prodotti in funzione del proprio operato.
Qualora, invece, risultassero indisponibili le pregresse dichiarazioni di conformità parziali (limitate cioè alle parti ed alle operazioni effettivamente realizzate da ciascun installatore precedentemente intervenuto) in tutto o anche solo limitatamente ai correlati allegati tecnici obbligatori, per le parti di impianto preesistenti l’installatore incaricato della messa in servizio dell’impianto deve effettuare le prove e le verifiche di compatibilità della parte di impianto preesistente ed attestarne i risultati.
Per queste situazioni, a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione ARERA 40/2014/R/gas e s.m.i. ed ai fini della conduzione dell’accertamento documentale, l’attestazione di compatibilità per le parti di impianto preesistenti è resa esclusivamente mediante formalizzazione del Rapporto Tecnico di compatibilità per le parti di impianto preesistenti, come previsto all’art. 2.2 – lettera d) dello stesso provvedimento.
In coerenza alle disposizioni emanate dall’ARERA nell’assunto deliberativo del richiamato provvedimento 40/2014/R/gas e s.m.i., il Rapporto Tecnico di compatibilità per le parti di impianto preesistenti deve essere redatto sulla base del Modello RTC (Modulo RTC – rapporto tecnico di compatibilità) predisposto dal Comitato Italiano Gas ed accluso alle Linee Guida n. 11 da esso pubblicate.
COPERTURA DEI COSTI PER LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
Per le attività di accertamento è previsto l'addebito di un importo pari a:
- € 47,00+IVA per impianti di potenza termica complessiva fino a 34,8 kw
- € 60,00+IVA per impianti di portata termica complessiva superiore a 34,8 kw ed inferiore a 116,00 kw
- € 70,00+IVA per impianti con portata termica complessiva superiore a 116,0 kw.
Gli importi di cui sopra sono addebitati direttamente dal venditore che a sua volta addebiterà un costo analogo al cliente
ESITO DELL'ACCERTAMENTO
L'attivazione della fornitura, come già detto, è subordinata all'esito positivo dell'accertamento.
L'esito è positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.
Con l'esito positivo l'attivazione viene effettuata con i seguenti tempi:
- entro 10 gg. lavorativi per le utenze con gruppo di misura inferiore o uguale alla classe G 25;
- entro 15 gg. lavorativi per le utenze con gruppo di misura maggiore o uguale alla classe G 40.
Si ricorda che ad attivazione avvenuta il cliente, comunque, non può utilizzare l'impianto finché l'installatore idraulico non avrà eseguito le necessarie prove di sicurezza e funzionalità.
Attivazione di impianti d'utenza chiusi a seguito dispersione gas
Nel caso di attivazione di impianti d'utenza in servizio per i quali è stata sospesa la fornitura per dispersione gas su impianto d'utenza il cliente finale dovrà fornire, all'atto della riattivazione, l' ALLEGATO A12 compilato nella sezione pertinente e sottoscritto da un installatore abilitato.
Attivazione di impianti d'utenza chiusi a seguito di richiesta delle autorità competenti
Qualora AMGAS S.p.A. abbia sospeso la fornitura del gas ad un impianto d'utenza in servizio a seguito di richiesta delle autorità competenti, l'impianto d'utenza potrà essere riattivato solamente dietro disposizione di chi ne ha richiesto la sospensione.
ALLEGATI OBBLIGATORI
- ALLEGATO G
Prospetto informativo fornito dal Venditore al Cliente Finale, all’atto della richiesta di attivazione della fornitura. - ALLEGATO F
Prospetto informativo allegato al preventivo di spesa per i lavori di allacciamento richiesti dal Cliente Finale. - ALLEGATO H
- ALLEGATO I
- ALLEGATO A12