Assicurazione Clienti Finali

aliChiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
b. i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet
www.autorita.energia.it.

- CONTRATTO DI ASSICURAZIONE:

Polizza Assicurazione dei Clienti Finali del Gas

- Modulo per la denuncia di sinistro:

Modulo Denuncia Sinistri 2014/2016

- Numero verde e indirizzo di posta elettronica del contraente (CIG)
email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.:
Numero verde per denuncia sinistro 800929286
Numero verde Sportello per il consumatore di energia 800166654

- Modalità che le imprese distributrici devono seguire nel versare la componente a copertura dei costi dell'assicurazione alla CCSE (solo le imprese distributrici):

Art. 6 DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2013 473/2013/R/GAS

Obblighi dell'impresa distributrice e dell'impresa di trasporto
6.1 L'impresa distributrice, a partire dal 2014:
a) entro il 28 febbraio di ogni anno determina, sulla base dei dati in proprio possesso e delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 7.1, lettera a), il numero dei punti di riconsegna assicurati connessi agli impianti di distribuzione da essa gestiti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e gli importi da addebitare ai rispettivi utenti del servizio di distribuzione, calcolati ai sensi del comma 8.1; fattura gli importi medesimi agli utenti del servizio di distribuzione e comunica tali informazioni alla CCSE;
b) entro il 30 aprile di ogni anno versa alla CCSE gli importi di cui alla lettera a).


Circolare 33- Delibera 223/2016/R/7GAS Disposizione in materia di assicurazione dei clienti finali del gas 01/01/2017-31/12/2020

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